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La qualificazione nelle categorie OG2 - OS2A-B, OS25

Nel 2017 il Ministero dei Beni culturali (Mibact), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture (Mit), ha emanato il D.M. n. 154/2017, efficace dal 11/11/2017, con il quale sono stati definiti i requisiti che le imprese devono possedere per potersi qualificare e partecipare agli appalti pubblici di lavori che hanno ad oggetto beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), riconducibili alle categorie SOA OG2, OS2A e B ed OS25.

Ambito di applicazione

All’art. 1 il decreto stabilisce l’ambito di applicazione:

  • opere riconducibili allo scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee) – OS25;
  • monitoraggio, manutenzione e restauro beni culturali immobiliOG2;
  • monitoraggio, manutenzione e restauro beni culturali mobili, superfici decorate dell’architettura, materiali storicizzati di beni immobili – OS2A-OS2B

L'idoneità tecnica

L’idoneità tecnica è disciplinata all’art. 7 ed è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

  • idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa;
  • avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, senza necessità di dimostrare lavori di punta.

L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.

I certificati di esecuzione lavori

Ai fini della qualificazione per lavori sui beni relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, eseguiti per committenza pubblica, privata o in proprio, l’art.4 prevede che la certificazione dei lavori rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

 

All’art. 11 si dispone che la certificazione dei lavori contenga anche la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito.

I lavori possono essere utilizzati solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

I requisiti di qualificazione del direttore tecnico

L’articolo 13 del decreto ministeriale definisce i requisiti di qualificazione del direttore tecnico, a seconda della specifica categoria di qualificazione.

Categoria OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Per quanto riguarda la categoria OG2 la direzione tecnica deve essere affidata ad un architetto iscritto alla sezione A dell’albo o ad un laureato in conservazione dei beni culturali (laurea magistrale). Sempre relativamente alla categoria OG2, chi al 1° marzo 2000 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000 riguardante il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) già svolgeva il ruolo di direttore tecnico, dimostrabile con il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori (ANC in categoria 3A o G2), può conservare l’incarico presso la stessa impresa.

E’ richiesto altresì il requisito di almeno 2 anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento.

Categoria OS2A

Superfici decorate e beni immobili del patrimonio culturale e beni mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

Categoria OS2-B

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Per lavori su superfici decorate OS2A e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS2B il ruolo di direttore tecnico deve essere ricoperto da restauratori di beni culturali in possesso di diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio oppure da soggetti in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali.

E’ richiesto altresì il requisito di almeno 2 anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento.

 

Nelle categorie OS 2-A e OS 2-B possono assumere il ruolo di direttore tecnico anche i restauratori di beni culturali che hanno acquisito la relativa qualifica in base alle regole che il Codice dei beni culturali e del paesaggio fissa nelle disposizioni transitorie (articolo 182), ed inseriti nell’apposito elenco dei restauratori predisposto dal Mibact, consultabile al seguente link:

 https://dger.beniculturali.it/professioni/restauratori-di-beni-culturali/

Categoria OS25

Scavi archeologici

Per gli scavi archeologici OS25 sarà necessario possedere i titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

La verifica del possesso di idoneo titolo avviene tramite la consultazione nell’apposito elenco predisposto dal Mibact, consultabile al seguente link:

https://professionisti.beniculturali.it/elenco-professioni-non-regolamentate

E’ richiesto altresì il requisito di almeno 2 anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento.